Art. 1.
(Istituzione e delimitazione della zona franca prevista dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75).

      1. La zona franca prevista nel comune di Oristano dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è istituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni.
      2. Ai fini dell'istituzione della zona franca di cui al comma 1, la regione Sardegna, su proposta del comune di Oristano, individua il soggetto gestore e determina la delimitazione dell'area interessata, ricomprendendovi, oltre l'area portuale, anche l'area di insediamento del consorzio industriale oristanese. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2001.